C796 - La valutazione finale degli apprendimenti per l’a.s. 2023/2024 e prime indicazioni per i recuperi

C796 - La valutazione finale degli apprendimenti per l’a.s. 2023/2024 e prime indicazioni per i recuperi

Alcune importanti indicazioni e alcuni chiarimenti riguardanti la valutazione finale in vista degli scrutini

Destinatari: studentesse e studenti, docenti, personale ATA, famiglie

Il prossimo mese, in sede di scrutinio finale al termine delle attività didattiche, i Consigli di classe procederanno alla valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza durante il corrente anno scolastico. 

I criteri per l’attribuzione del voto di profitto e del voto di comportamento, da 1 a 10, sono stati approvati dal Collegio dei docenti insieme al Piano triennale dell’offerta formativa 2022-2025. Tali criteri sono allegati alla presente comunicazione insieme ai criteri riguardanti la valutazione dell’Educazione civica (a cui concorrono tutte le discipline) e riportano, sia per il profitto che per il comportamento, i livelli di raggiungimento degli obiettivi da 1 a 10 in ciascuna disciplina e i descrittori corrispondenti a ciascun livello.

Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che conseguiranno un voto di comportamento non inferiore a 6 e una votazione non inferiore a 6 in ciascuna disciplina, compresa l’Educazione civica. Un voto inferiore a 6 in una o più discipline, compresa l’Educazione civica, determina la sospensione del giudizio. Il voto inferiore a 6 nel comportamento determina la non ammissione alla classe successiva, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio. 

Non sono ammessi alla classe successiva, con delibera a maggioranza del Consiglio di classe, le studentesse e gli studenti che presentano gravi carenze formative in più discipline o carenze formative anche non gravi ma diffuse in diverse discipline, non recuperabili nel breve termine.

Con l’occasione, si intende chiarire alcuni concetti rilevanti che riguardano la valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti.

Il corretto significato della valutazione finale

L’attività di valutazione trova il suo fondamento nei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 62/2017: “la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.

Pertanto, i voti attribuiti agli studenti nelle varie discipline in sede di valutazione intermedia e finale, ovvero in occasione degli scrutini al termine dei due periodi didattici, esprimono una valutazione di sintesi dell’intero percorso di apprendimento della studentessa e dello studente che tiene conto dei suoi progressi e degli obiettivi conseguiti.

La valutazione è realizzata collegialmente, dai docenti riuniti nel Consiglio di classe, “nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF” (art. 2, D.Lgs. 62/2017).

Sulla base dei principi di questa recente normativa, per quanto i voti in sede di scrutinio si assegnino “in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni” (art.79, Regio Decreto 653/1925), ovvero debbano essere “sostenuti” dai risultati conseguiti in itinere,

non ha alcun fondamento normativo, nonché alcun valore formativo ed educativo, ritenere che la valutazione finale sia il risultato della media aritmetica dei voti conseguiti nelle prove di verifica svolte durante il periodo didattico.

La scala da 1 a 10 dei voti non ha un valore cardinale, ovvero non è una scala di misura i cui valori sono frutto di calcoli aritmetici, ma ha un valore ordinale ovvero qualitativo: ciascun voto da 1 a 10 indica un livello di raggiungimento degli obiettivi formativi

Per ciascuna disciplina, a ciascun livello corrisponde un descrittore di livello e il posizionamento su un livello piuttosto che su un altro è la sintesi di un apprezzamento complessivo e collegiale del processo di apprendimento e dei risultati raggiunti dalla studentessa o dallo studente.

Il voto attribuito per ciascuna disciplina è quello il cui descrittore rispecchia più fedelmente il profilo della studentessa o dello studente in rapporto alle conoscenze e alle abilità acquisite, e ai livelli di competenza raggiunti.

Deroghe rispetto al requisito di frequenza

Come richiamato dalla Nota ministeriale 6 maggio 2021, n. 699, per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009 (tre quarti del monte ore annuale disciplinare complessivo personalizzato), anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.

Il Collegio dei docenti ha deliberato due anni fa i seguenti criteri di deroga:

  • Motivi di salute: grave malattia, malattia cronica o particolare stato di salute, documentati da certificato medico, tali da determinare assenze continuative o ricorrenti, condizioni di fragilità che determinano un’esposizione a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid-19, periodi di ricovero ospedaliero documentati con certificato di ricovero e dimissione;
  • Motivi personali o familiari: situazioni di forte disagio personale o familiare di norma documentate, anche causati o aggravati dall’emergenza epidemiologica in corso, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, trasferimento della famiglia, lutto, separazione/divorzio dei genitori;
  • Altri motivi specifici: partecipazione ad attività di volontariato di alto profilo che perseguono finalità di sicurezza pubblica, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, altri impedimenti per motivi documentati non dipendenti dalla volontà della studentessa o dello studente (cause di forza maggiore).

Piano di apprendimento individualizzato e recupero

Per ciascuna studentessa e ciascuno studente delle classi non terminali (prime, seconde, terze e quarte), le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline, che determinano la sospensione del giudizio finale, saranno riportate nel verbale del Consiglio di classe. 

Il recupero di tali carenze formative sarà accertato con prove di verifica programmate nell’ultima decade di agosto a cui seguirà, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, una sessione integrativa degli scrutini finali in cui sarà deliberata l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva.

Sia per le studentesse e gli studenti con sospensione del giudizio, che per le studentesse e gli studenti che, pur avendo ottenuto la sufficienza, hanno competenze fragili in una o più discipline, il Consiglio di classe redigerà un Piano di apprendimento individualizzato (PAI) che conterrà, per ciascuna disciplina interessata, gli obiettivi di apprendimento ancora da conseguire o consolidare e le strategie consigliate per lo studio e il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Attribuzione del credito scolastico

Per l’attribuzione del credito scolastico per le studentesse e gli studenti che frequentano le classi terze, quarte e quinte, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 62/2017, pertanto si fa riferimento alla seguente tabella corrispondente alla classe frequentata nel corrente anno scolastico 2023/2024:

Disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/1992 si procede alla valutazione sulla base del Piano educativo individualizzato (PEI), come eventualmente adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il Piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PEI. 

Per gli alunni con Disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della L. 170/2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano didattico personalizzato (PDP). Stessa cosa vale per i BES non certificati destinatari di un PDP. Anche in questi casi, il Piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PDP.

Esami di idoneità e integrativi 

Gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie, nonché gli esami integrativi si svolgeranno in presenza nell’ultima decade di agosto, entro il 1° settembre 2024, o comunque entro l’inizio della sessione straordinaria degli esami di Stato assunta come riferimento. 

Allegati alla presente comunicazione:

I criteri per l’attribuzione, in sede di valutazione intermedia e finale, del voto di profitto nelle varie discipline e in Educazione civica e del voto di comportamento.

Il Dirigente, Vincenzo Caico

 

Pubblicato - Revisione lunedì 27.5.2024, ore 06:32

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